📢 𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐓𝐞𝐬𝐬𝐢𝐥𝐞🧵 , lo sapevi?
Al fine di sostenere le Imprese attive nell’Industria Tessile e della Moda 👗, delle Calzature 👠 e della Pelletteria 👜, il decreto Rilancio ha previsto un 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚 💰 nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.
C’è stato un aggiornamento da parte di 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐄𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞 per presentare le domande per il Bonus Tessile, Moda e Accessori relativo al 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣.
👉 Come?
Per accedere al 𝐂𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐨 𝐝’𝐈𝐦𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate tale “incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino”, al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del Credito.
La comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche 💻
👉 Quando?
Dal 10 Maggio al 10 Giugno 2022 si può richiedere il Credito maturato nel periodo di imposta in corso al 31 Dicembre 2021
👉 Cosa?
Il Credito è riconosciuto esclusivamente nell’ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. Pertanto, con riferimento al presente Credito d’Imposta, non è possibile avvalersi in alcun caso dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12 della citata Comunicazione.
👉 Quali modifiche sono state apportate?
– sostituzione dell’autodichiarazione generale con una dichiarazione sostitutiva molto semplificata avente ad oggetto unicamente il rispetto dei requisiti e dei massimali previsti
– introduzione di appositi campi per l’indicazione dell’importo che il Contribuente intende restituire, tramite riduzione del bonus tessile, in caso di fruizione degli aiuti di Stato “regime ombrello” in misura eccedente i massimali pro tempore previsti
– adeguamento nella dichiarazione sostitutiva del massimale applicabile a seguito della sesta modifica che ha autorizzato l’applicazione del nuovo massimale pari a 2.300.000 euro
– introduzione nelle specifiche tecniche di ulteriori codici attività per i quali è riconosciuta l’agevolazione, a seguito dell’estensione della platea dei beneficiari
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